Versione del 15/11/2006
Panoramica dei contenuti
§ 1 Ambito di validità
§ 2 Definizioni dei concetti
§ 3 Stipula del contratto – acconto
§ 4 Inizio e fine dell'alloggiamento
§ 5 Recesso dal contratto di alloggiamento – tariffa di storno
§ 6 Fornitura di un alloggio sostitutivo
§ 7 Diritti del contraente
§ 8 Doveri del contraente
§ 9 Diritti dell'albergatore
§ 10 Doveri dell'albergatore
§ 11 Responsabilità dell'albergatore per danni alle cose portate
§ 12 Limitazioni di responsabilità
§ 13 Animali domestici
§ 14 Prolungamento dell'alloggiamento
§ 15 Termine del contratto di alloggiamento – interruzione anticipata
§ 16 Contrazione di malattia o decesso dell'ospite nel periodo del contratto di alloggiamento
§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e scelta del diritto applicabile
§ 18 Varie ed eventuali
§ 1 Ambito di validità
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto per l'Albergheria (di seguito "CGCA 2006)" sostituiscono le condizioni di contratto austriache per gli hotel [Österreichischen Hotelvertragsbedingungen, ÖHVB] nella versione del 23 settembre 1981 valide finora.
1.2 Le CGCA 2006 non escludono accordi particolari. Le CGCA 2006 sono sussidiarie rispetto ad accordi stipulati singolarmente.
§ 2 Definizioni dei concetti
2.1 Definizioni di concetti:
"Albergatore": È una persona fisica o giuridica che dà alloggio a ospiti dietro compenso. "Ospite": È una persona fisica che usufruisce dell'alloggiamento. Di regola, l'ospite è al contempo contraente. Si considerano ospiti anche le persone che viaggiano con il contraente (ad es. familiari, amici, ecc.). "Contraente": È una persona fisica o giuridica sul territorio nazionale o estero che stipula un contratto di alloggiamento come ospite o per un ospite. "Consumatore" e "Imprenditore": I concetti sono da intendersi nelle accezioni di cui alla legge sulla tutela dei consumatori [Konsumentenschutzgesetz] 1979 nella versione vigente. "Contratto di alloggiamento": È il contratto stipulato tra l'albergatore e il contraente, i cui dettagli vengono regolati più precisamente di seguito.
§ 3 Stipula del contratto – acconto
3.1 Il contratto di alloggiamento si attua con l'accettazione dell'ordine del contraente da parte dell'albergatore. Le dichiarazioni in formato elettronico si considerano accettate se la parte alla quale sono destinate può richiamarle in condizioni normali, e se l'accesso avviene agli orari di attività dell'albergatore comunicati.
3.2 L'albergatore ha facoltà di subordinare la stipula del contratto di alloggiamento alla condizione che il contraente versi un acconto. In questo caso, l'albergatore è tenuto a segnalare al contraente la condizione dell'acconto richiesto prima di accettare un ordine scritto oppure orale del contraente. Se il contraente fornisce il suo consenso (in forma scritta oppure orale) a versare l'acconto, il contratto di alloggiamento si attua con l'ottenimento della dichiarazione di assenso tramite pagamento dell'acconto del contraente all'albergatore.
3.3 Il contraente è tenuto a pagare l'acconto entro 7 giorni al massimo (ricezione del pagamento) prima dell'alloggiamento. I costi della transazione (ad es. spese del versamento) sono a carico del contraente. Per carte di credito e bancomat valgono le rispettive condizioni dell'azienda erogante la carta.
3.4 L'acconto è un pagamento parziale del compenso concordato.
§ 4 Inizio e fine dell'alloggiamento
4.1 Il contraente ha diritto a occupare le stanze locate dalle ore 16.00 del giorno concordato ("giorno di arrivo"), se l'albergatore non propone altri orari.
4.2 Se una stanza viene richiesta prima delle ore 6.00 del mattino, la notte precedente viene considerata come primo pernottamento.
4.3 Il contraente deve liberare le stanze locate il giorno della partenza entro le ore 12.00. L'albergatore è legittimato a mettere in conto un giorno aggiuntivo se le stanze locate non vengono liberate puntualmente.
§ 5 Recesso dal contratto di alloggiamento - tariffa di storno
Recesso da parte dell'albergatore
5.1 Se il contratto di alloggiamento prevede il versamento di un acconto e questo non viene versato puntualmente dal contraente, l'albergatore può recedere dal contratto senza fissare un nuovo termine per il versamento.
5.2 Qualora l'ospite non compaia entro le ore 18.00 del giorno d'arrivo concordato, non sussiste più obbligo di alloggiamento, a meno che non sia stato concordato un momento successivo per l'arrivo.
5.3 Diversamente, qualora il contraente abbia versato un acconto (vedere 3.3) le stanze rimangono riservate fino al massimo alle ore 12.00 del giorno successivo a quello concordato per l'arrivo. In caso di pagamento anticipato di più di quattro giorni, l'obbligo di alloggiamento cessa alle ore 18 del quarto giorno, dove il giorno di arrivo viene calcolato come primo giorno, a meno che l'ospite non comunichi un giorno di arrivo successivo.
5.4 Fino a 3 mesi al massimo prima del giorno concordato per l'arrivo del contraente, l'albergatore può scogliere il contratto di alloggiamento per ragioni oggettivamente giustificate tramite dichiarazione unilaterale, salvo diversamente concordato.
Recesso da parte del contraente
5.5 Fino a 29 giorni al massimo prima del giorno concordato per l'arrivo dell'ospite, il contraente può sciogliere il contratto di alloggiamento tramite dichiarazione unilaterale senza versare tariffe di storno.
5.6 Al di fuori del periodo di tempo fissato al § 5.5, un recesso tramite dichiarazione unilaterale del contraente è possibile soltanto dietro pagamento delle seguenti tariffe:
- 28 a 21 giorni prima della data di arrivo, il 25 % del totale preventivato;
- 20 a 14 giorni prima della data di arrivo, il 50 % del totale preventivato;
- 13 a 7 giorni prima della data di arrivo, il 80 % del totale preventivato;
- nella settimana che precede la data di arrivo, il 90 % del totale preventivato.
5.7 Se il contraente non può comparire presso la struttura ricettiva il giorno d'arrivo poiché a causa di circostanze eccezionali non prevedibili (ad es. nevicata estrema, acqua alta, ecc.) tutte le possibilità di viaggio sono precluse, il contraente non è tenuto a pagare il compenso concordato per i giorni del viaggio.
5.8 L'obbligo di pagamento del compenso per il soggiorno prenotato riprende dal momento in cui è nuovamente possibile viaggiare, se ciò avviene entro tre giorni.
§ 6 Fornitura di un alloggio sostitutivo
6.1 L'albergatore può mettere a disposizione del contraente o degli ospiti un alloggio sostitutivo adeguato (della stessa qualità), se ciò è ragionevole per il contraente, in particolare se la differenza è ridotta e oggettivamente giustificata.
6.2 Una giustificazione oggettiva si ha ad esempio se la stanza è divenuta inutilizzabile (o le stanze sono divenute inutilizzabili), ospiti già soggiornanti prolungano il loro soggiorno, in caso di overbooking, o se altre importanti misure gestionali portano a tale decisione.
6.3 Eventuali costi supplementari per la sistemazione sostitutiva vanno a carico dell'albergatore.
§ 7 Diritti del contraente
7.1 Con la stipula di un contratto di alloggiamento, il contraente acquisisce il diritto al comune utilizzo delle stanze locate, degli impianti della struttura ricettiva che sono accessibili agli ospiti per l'utilizzo normalmente e senza particolari condizioni, e al comune servizio. Il contraente deve esercitare i suoi diritti in osservanza di eventuali direttive dell'hotel e/o per gli ospiti (Ordinamento della casa).
§ 8 Doveri del contraente
8.1 Il contraente è tenuto a pagare, al più tardi al momento della partenza, il compenso concordato più eventuali importi aggiuntivi risultanti da prestazioni a parte di cui egli e/o gli ospiti che lo accompagnano abbiano usufruito, più l'IVA vigente per legge.
8.2 L'albergatore non è tenuto ad accettare valute straniere. Se l'albergatore accetta valute straniere, queste vengono accettate in pagamento al tasso del giorno, secondo fattibilità. Qualora l'albergatore accetti valute straniere o modalità di pagamento diverse dai contanti, tutti i costi connessi sono a carico del contraente, come ad esempio richieste di informazioni a imprese erogatrici di carte di credito, telegrammi, ecc..
8.3 Il contraente risponde nei confronti dell'albergatore per qualunque danno provocato da lui, da un ospite o da altre persone che abbiano usufruito di prestazioni dell'albergatore con sua consapevolezza.
§ 9 Diritti dell'albergatore
9.1 Se il contraente rifiuta di pagare il compenso dovuto o se è in arretrato col pagamento, all'albergatore spetta il diritto di ritenzione previsto dalla legge ai sensi del § 970c del Codice Civile austriaco [Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB] e il diritto di pegno previsto dalla legge ai sensi del § 1101 ABGB sulle cose portate dal contraente o dall'ospite. Tale diritto di ritenzione o di pegno spetta inoltre all'albergatore a garanzia del suo credito risultante dal contratto di alloggiamento, in particolare per il vitto, altre spese fatte per il contraente e per eventuali diritti di risarcimento di qualunque tipo.
9.2 Se viene richiesto un servizio in camera del contraente oppure a orari straordinari (dopo le ore 20.00 e prima delle ore 6.00), l'albergatore ha facoltà di richiedere un compenso speciale. Tuttavia, questo compenso speciale deve essere annotato sul listino prezzi in camera. L'albergatore può anche rifiutarsi di offrire tali servizi per ragioni aziendali.
9.3 All'albergatore spetta il diritto di presentare in qualsiasi momento un conto, anche parziale, per la sua prestazione.
§ 10 Doveri dell'albergatore
10.1 L'albergatore è tenuto a fornire le prestazioni concordate in una misura corrispondente al suo standard.
10.2 Prestazioni particolari dell'albergatore che devono essere indicate e che non sono comprese nel compenso per l'alloggiamento sono ad esempio:
a) prestazioni speciali dell'alloggiamento che possono essere messe in conto separatamente, come l'utilizzo di saloni, sauna, piscina coperta, piscina all'aperto, solarium, posto in garage, ecc.;
b) per la fornitura di letti aggiuntivi o lettini per bambini viene calcolato un prezzo ridotto.
§ 11 Responsabilità dell'albergatore per danni alle cose portate
11.1 L'albergatore risponde ai sensi del § 970 e seguenti ABGB per le cose portare dal contraente. Si ha responsabilità dell'albergatore soltanto se le cose sono state consegnate all'albergatore o a persone da questi autorizzate, oppure se sono state portate in un luogo da questi indicato oppure appositamente dedicato. Nella misura in cui all'albergatore non riesca di fornire una prova, l'albergatore risponde per la sua colpa o la colpa delle persone da lui autorizzate, nonché delle persone che entrano ed escono. Ai sensi del § 970 comma 1 ABGB, l'albergatore risponde al massimo fino all'importo stabilito alla legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità dei ristoratori e altri imprenditori nella rispettiva versione vigente. Se il contraente o l'ospite, su richiesta dell'albergatore, non provvede tempestivamente a depositate le sue cose in uno specifico luogo di deposito, l'albergatore è sollevato da qualunque responsabilità. L'ammontare di un'eventuale responsabilità dell'albergatore è limitato al massimo alla somma coperta dall'assicurazione di responsabilità civile del rispettivo albergatore. Va considerata la possibilità di colpa del contraente o dell'ospite.
11.2 È esclusa la responsabilità dell'albergatore per negligenza lieve. Se il contraente è un'impresa, è esclusa la responsabilità anche per negligenza grave. In questo caso, il contraente ha l'onere della prova per la sussistenza della colpa. In nessun caso si risarciscono danni conseguenti o indiretti, così come il mancato guadagno.
11.3 Per oggetti preziosi, denaro e cartavalori, l'albergatore risponde solo fino a un importo attuale di € 550,--. L'albergatore risponde di un danno superioresoltanto nel caso in cui abbia preso in consegna queste cose per conservarle essendo a conoscenza delle loro caratteristiche, oppure nel caso in cui il danno sia stato provocato da egli stesso o da suoi collaboratori. La limitazione della responsabilità di cui ai punti 12.1 e 12.2 vale conformemente al senso.
11.4 L'albergatore può rifiutare di custodire oggetti preziosi, denaro e cartavalori se si tratta di oggetti notevolmente più preziosi di quelli che gli ospiti della struttura ricettiva in questione danno abitualmente in custodia.
11.5 In ogni caso in cui sia stato accettato di custodire oggetti, la responsabilità è esclusa se il contraente e/o l'ospite non denuncia il danno subito all'albergatore immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza. Inoltre, tali rivendicazioni devono essere fatte valere davanti a un tribunale entro tre anni dal momento della scoperta o possibile scoperta da parte del contraente o dell'ospite; altrimenti il diritto decade.
§ 12 Limitazioni di responsabilità
12.1 Se il contraente è un consumatore, la responsabilità dell'albergatore è esclusa per negligenza lieve, con l'eccezione di danni alle persone.
12.2 Se il contraente è un'impresa, la responsabilità dell'albergatore è esclusa per negligenza lieve e grave. In questo caso, il contraente ha l'onere della prova per la sussistenza della colpa. In nessun caso si risarciscono danni conseguenti, immateriali o indiretti, così come il mancato guadagno. Il danno da risarcire è in ogni caso limitato all'importo del danno da lesione dell'affidamento [Vertrauensinteresse].
§ 13 Animali domestici
13.1 È possibile portare animali nella struttura ricettiva solo previa approvazione dell'albergatore, e in ogni caso dietro un particolare compenso.
13.2 Il contraente che porta con sé un animale è tenuto a custodire o sorvegliare regolarmente l'animale per la durata del suo soggiorno, oppure a farlo custodire o sorvegliare a sue spese da terze persone adatte.
13.3 Il contraente o l'ospite che porta un animale deve disporre di una corrispondente assicurazione di responsabilità civile per animali o di un'assicurazione di responsabilità civile privata che copra anche possibili danni provocati da animali. Su richiesta dell'albergatore, egli deve portare una comprova della corrispondente assicurazione.
13.4 Il contraente ovvero il suo assicuratore rispondono in solido nei confronti dell'albergatore per i danni causati dagli animali portati. Il danno comprende in particolare anche quelle prestazioni sostitutive che l'albergatore debba fornire a terzi.
13.5 Nei saloni, nelle sale di ricevimento, nei ristoranti e nelle aree wellness gli animali non possono entrare.
§ 14 Prolungamento dell'alloggiamento
14.1 Il contraente non ha diritto a prolungare il suo soggiorno. Se il contraente esprime per tempo il desiderio di prolungare il soggiorno, l'albergatore può acconsentire a tale prolungamento. L'albergatore non è soggetto ad alcun obbligo a questo proposito.
14.2 Se il contraente non può lasciare la struttura ricettiva nel giorno della partenza, poiché a causa di circostanze eccezionali non prevedibili (ad es. nevicata estrema, acqua alta, ecc.) tutte le possibilità di viaggio sono bloccate o non utilizzabili, il contratto di alloggiamento viene prolungato automaticamente per la durata dell'impossibilità di partire. In ogni caso, una riduzione del compenso per questo periodo è possibile soltanto qualora il contraente, a causa delle condizioni meteorologiche straordinarie, non possa utilizzare completamente le prestazioni offerte dalla struttura ricettiva. L'albergatore è legittimato a richiedere almeno il compenso corrispondente al prezzo calcolato normalmente in bassa stagione.
§ 15 Termine del contratto di alloggiamento – interruzione anticipata
15.1 Se il contratto di alloggiamento è stato stipulato a tempo determinato, termina con lo scadere del tempo previsto.
15.2 Se il contraente parte anticipatamente, l'albergatore è legittimato a richiedere il compenso pattuito per intero. L'albergatore detrarrà la somma che risparmia in conseguenza del mancato utilizzo delle prestazioni che offre, o che riceve dalla locazione delle stanze prenotate ad altri. Un risparmio si ha soltanto nel caso in cui al momento del mancato utilizzo delle stanze prenotate dall'ospite la struttura ricettiva sia al completo, e in conseguenza dello storno del contraente la stanza possa essere locata ad altri ospiti. L'onere della prova è del contraente.
15.3 Con la morte dell'ospite cessa il contratto con l'albergatore.
15.4 Se il contratto di alloggiamento è stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono risolverlo entro le ore 10.00 del terzo giorno prima del termine desiderato del contratto.
15.5 L'albergatore è legittimato a risolvere il contratto di alloggiamento con effetto immediato per un motivo importante, in particolare se il contraente o l'ospite a) fa un uso considerevolmente svantaggioso dei locali, oppure con il suo comportamento sconsiderato, sconveniente o comunque gravemente inopportuno guasta la convivenza agli altri ospiti, ai proprietari, ai loro collaboratori o a terzi alloggianti presso la struttura ricettiva, oppure se si rende colpevole nei confronti di queste persone di un'azione perseguibile ai danni della proprietà, della moralità o della sicurezza fisica;
b) viene colpito da una malattia contagiosa o da una malattia che si protrae oltre la durata dell'alloggiamento, o se per altra ragione diviene bisognoso di cure;
c) non paga le fatture presentate e scadute entro un termine ragionevole fissato (3 giorni).
15.6 Se l'adempimento del contratto diviene impossibile a causa di un evento classificabile come di forza maggiore (ad es. eventi naturali, sciopero, serrata, disposizioni delle autorità, ecc.), l'albergatore può risolvere il contratto in qualsiasi momento senza osservare alcun termine di preavviso, nella misura in cui il contratto non si consideri già risolto per legge o l'albergatore non sia sollevato dal suo obbligo di alloggiamento. Sono escluse eventuali rivendicazioni di risarcimento danni ecc. da parte del contraente.
§ 16 Contrazione di malattia o decesso dell'ospite nel periodo del contratto di alloggiamento
16.1 Se un ospite si ammala durante il suo soggiorno presso la struttura ricettiva, su richiesta di quest'ultimo l'albergatore richiederà l'intervento di un medico. Qualora un ritardo dell'intervento medico possa essere rischioso, l'albergatore lo predisporrà anche senza particolare richiesta dell'ospite, in particolare nel caso in cui ciò sia necessario e l'ospite non sia in grado di richiederlo egli stesso.
16.2 Fintanto che l'ospite non sarà in grado di prendere decisioni o non sarà possibile contattare i parenti, l'albergatore predisporrà le cure mediche a spese dell'ospite. L'estensione di queste misure di assistenza termina tuttavia nel momento in cui l'ospite può prendere decisioni o i parenti sono stati informati della malattia.
16.3 L'albergatore ha diritto di risarcimento da parte del contraente e dell'ospite, o in caso di decesso da parte dei loro successori legali, in particolare per le spese seguenti:
a) spese mediche scoperte, spese per il trasporto del malato, medicinali e presidi medici
b) disinfezione necessaria della stanza
c) biancheria, lenzuola e arredo letto divenuti inutilizzabili, altrimenti disinfezione o pulizia a fondo di tutti questi oggetti
d) ripristino di pareti, oggetti di arredamento, tappeti, ecc. che siano stati sporcati o danneggiati in relazione alla malattia o al decesso
e) canone di locazione per la stanza, se la stanza è stata richiesta dall'ospite, più eventuali giorni di inutilizzabilità delle stanze per disinfezione, riordino o simili
f) eventuali altri danni che l'albergatore subisca.
§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e scelta del diritto applicabile
17.1 Il luogo di adempimento è quello in cui si trova la struttura ricettiva.
17.2 Il presente contratto è soggetto al diritto formale e materiale austriaco, in esclusione delle regolamentazioni del diritto privato internazionale (in particolare LDIP e Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) e della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili.
17.3 Foro competente esclusivo in una relazione bilaterale tra imprese è la sede dell'albergatore, dove l'albergatore è inoltre legittimato a far valere i suoi diritti anche dinnanzi a qualunque altro tribunale competente per territorio e per materia.
17.4 Se il contratto di alloggiamento è stato stipulato con un contraente che è un consumatore e ha residenza o domicilio abituale in Austria, le cause contro il consumatore possono essere intentate esclusivamente alla residenza o al domicilio abituale del consumatore, oppure al luogo dove egli lavora.
17.5 Se il contratto di alloggiamento è stato stipulato con un contraente che è un consumatore e ha residenza in uno Stato membro dell'Unione Europea (ad eccezione dell'Austria), in Islanda, Norvegia o Svizzera, foro competente esclusivo è il tribunale competente per territorio e per materia per cause contro il consumatore per la residenza del consumatore.
§ 18 Varie ed eventuali
18.1 Qualora le disposizioni sopra non diano indicazioni particolari, un termine decorre a partire dal momento in cui lo scritto che dispone tale termine viene recapitato ai contraenti che devono rispettarlo. Nel calcolo di un termine definito in giorni non si considera il giorno in cui cade il momento o l'evento in base al quale si deve definire l'inizio del termine. I termini definiti in settimane o mesi fanno riferimento al giorno della settimana o del mese corrispondente per nome o numero al giorno dal quale va calcolato il termine. Se tale giorno non c'è in quel mese, il giorno rilevante è l'ultimo giorno del mese.
18.2 Le dichiarazioni devono essere pervenute alla rispettiva controparte l'ultimo giorno del termine (ore 24).
18.3 L'albergatore è legittimato a compensare un credito del contraente con un proprio credito. Il contraente non è legittimato a compensare crediti dell'albergatore con propri crediti, a meno che l'albergatore non sia insolvente oppure il credito del contraente non sia stabilito dal tribunale o riconosciuto dall'albergatore.
18.4 In caso di lacune nella regolamentazione valgono le corrispondenti disposizioni di legge.